Come fare per

Certificati e documenti

SERVIZI ON LINE - RILASCIO CERTIFICATI

 

OPPURE RICORDATI CHE PUOI AUTOCERTIFICARE.....................

L'AUTOCERTIFICAZIONE è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i concessionari e gestori di Pubblici Servizi e con i privati che vi consentano. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti i certificati anagrafici e di Stato Civile e la sottoscrizione in essa contenuta non richiede alcuna autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale. Essa può essere redatta su un semplice foglio di carta o sui modelli predisposti dall’Ente e non è necessario che la firma venga apposta in presenza dell’impiegato.Cosa si può autocertificare:
1. la data e il luogo di nascita
2. la residenza
3. la cittadinanza
4. il godimento dei diritti civili e politici
5. lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, stato libero)
6. lo stato di famiglia
7. l’esistenza in vita
8. la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
9. l’iscrizione in Albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
10. l'appartenenza a ordini professionali
11. i titoli di studio acquisiti, gli esami sostenuti
12. le qualifiche professionali possedute, i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
13. la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14. l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
15. il codice fiscale, la partita IVA, e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’Anagrafe tributaria inerente all’interessato
16. lo stato di disoccupazione
17. la qualità di pensionato e la categoria di pensione
18. la qualità di studente
19. la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
20. l’iscrizione presso Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
21. le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
22. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
24. di non essere l'Ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
25. la qualità di vivenza a carico
26. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello Stato Civile
27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato
Acquisizione d'Ufficio dei dati o dei documenti
Nel caso in cui l’interessato non voglia o non sia in grado di avvalersi dell’autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Pubblica Amministrazione sono sempre acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione procedente, anche a mezzo fax o tramite altri strumenti telematici o informatici. Quest’ultima potrà inoltre estrapolare tali dati o notizie direttamente da altri documenti in possesso dell’interessato (documenti d’identità, passaporto, patente di guida, ecc..) (art. 7 D.P.R. 403/98). In linea di principio, pertanto, tutte le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere al cittadino alcun tipo di certificato.
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere!
L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. Le dichiarazioni mendaci sono puniti con severe sanzioni penali. Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Dov'è utilizzabile
L’autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con tutte le Amministrazioni Pubbliche (ossia con i Ministeri, le Questure, le Prefetture, gli Enti parastatali, i Comuni, le Province, le Regioni, gli Uffici finanziari, le Poste Italiane, le Comunità Montane, le Aziende Sanitarie Locali, gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, l’Ufficio del Registro, la Motorizzazione Civile, l'INPS, l'INAIL, l’A.C.I., il PRA, l’Ufficio Provinciale del Lavoro, la Camera di Commercio, il CONI, il Genio Civile, l’Ispettorato dell’Agricoltura, I.A.C.P. ecc..), con i concessionari o gestori di pubblici servizi, (ad esempio la Telecom, l’Enel, le Aziende Municipalizzate, i Consorzi, le Aziende di trasporto pubblico, le Ferrovie, le società aeroportuali, ecc...) e con i privati che vi consentano.
Come comportarsi in caso di rifiuto
Il Pubblico Ufficiale o il Funzionario dell’Ufficio Pubblico non può rifiutarsi di accettare l’autocertificazione. Gli impiegati inadempienti incorrono nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice Penale (Omissione di atti d’ufficio).
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica. Ottenuti i dati, dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione e segnalare l’inadempienza al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 00187 Roma. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni. La procedibilità è d’Ufficio e pertanto non sono richieste querele o istanze.

 

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