IMU 2020

 

A decorrere dall’anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinando nuovamente l’imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L’imposta si calcola applicando, al valore dell’immobile, l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

L'IMU non si paga per l'abitazione principale (e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale) del soggetto passivo di imposta, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.

Sono soggetti al pagamento dell’IMU:

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

COSA CAMBIA NEL 2020

Calcolo dell’imposta

La prima rata IMU, che fino all’anno 2019 era pari al 50% dell’imposta annua, deve ora essere calcolata facendo riferimento alla situazione del primo semestre dell’anno in corso, applicando le aliquote e la detrazione previste nell’anno precedente.

La seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, deve essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno in corso, con conguaglio sulla prima rata (differenza tra imposta annua e acconto già versato).

In sede di prima applicazione dell'imposta, per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

 

Cittadini Italiani residenti all’estero

Non è più riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale, e di conseguenza l’esclusione da IMU, per cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

 

Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli

L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.

 

Beni condominiali

Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve ora essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

 

Immobili già soggetti a TASI

I seguenti immobili che fino al 2019 erano soggetti al pagamento della TASI sono ora soggetti a IMU con applicazione di aliquote ridotte:

 

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell’anno di imposta 2020 è il 30 giugno dell’anno successivo, mentre per la variazioni del 2018 e 2019 è il 31 dicembre dell’anno successivo.

 


  • La  delibera delle aliquote IMU 2020 è attualmente in fase di approvazione

  • Il versamento dell’acconto IMU 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 con la possibilità, per il contribuente, di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso e della destinazione d'uso degli immobili nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote IMU vigenti per l’anno 2019

 

Aliquote IMU e TASI - anno 2019

 

Imposta municipale propria (I.M.U.)

  1. Aliquota ridotta per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011:  4,00 per mille;

  2. Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili per residenti nel Comune di Mondragone: 10,50 per mille;

  3. Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili per non residenti nel Comune di Mondragone: 10,60 per mille;

  4. Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D: 7,60 per mille (riservato esclusivamente allo Stato);

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

  1. Aliquota per le abitazioni principali di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011: 2,50 per mille;

  2. Aliquota per tutti gli altri fabbricati per residenti nel Comune di Mondragone: 0 per mille;

  3. Aliquota per le aree edificabili per residenti nel Comune di Mondragone: 0 per mille;

  4. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili per non residenti nel Comune di Mondragone: 0 per mille;

  5. Aliquota per gli immobili di categoria gruppo B e D (tranne i fabbricati rurali strumentali) : 2,50 per mille;

  6. Aliquota categoria D10 (fabbricati rurali strumentali): 1,00 per mille.

  7. Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,00 per mille